Lo Statuto
Proloco Marsilio Ficino di Figline Valdarno
TITOLO I
NORME GENERALI
ART. 1 - ORIGINE DELL'ASSOCIAZIONE
- L'Associazione Pro Loco Marsilio Ficino ha origine, dopo lo scioglimento del Comitato Comunale Manifestazioni Cittadine sorto nel 1973, dall'Atto Costitutivo redatto l'8 marzo 1994 dal Notaio Dott. Paolo Caltabiano e registrato, in Firenze, il 16 marzo 1994 al n°1999 degli Atti Pubblici.
ART. 2 - DEFINIZIONE E SEDE DELL'ASSOCIAZIONE
- L'Associazione è un sodalizio su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro.
- L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci.
- L'Associazione ha durata illimitata e strutture ed organizzazione democratiche.
- La sede sociale e legale dell'Associazione è in Figline Valdarno, Piazza San Francesco, 16; ferma restando la sede in Figline Valdarno, la variazione dell'indirizzo non costituisce modifica dello Statuto.
ART. 3 - SCOPI E OBBIETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione sorge con lo scopo di realizzare e gestire iniziative e servizi atti a favorire la conoscenza, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, lo sviluppo turistico ed economico del territorio comunale.
- L'Associazione per questo si prefigge di:
a) realizzare la cooperazione di tutti coloro che ( Enti, operatori economici, associazioni, circoli, singoli cittadini) hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale del territorio di Figline Valdarno, comprese le frazioni;
b) incrementare il movimento turistico locale mediante la qualificazione dei servizi offerti dalle strutture ricettive nonché sollecitare il miglioramento delle attrezzature complementari e delle infrastrutture;
c) promuovere, organizzare e realizzare in ambito locale manifestazioni e iniziative culturali, ricreative e sportive finalizzate all'incremento del movimento turistico, sostenendo e qualificando in primo luogo quelle esistenti con lo scopo di preservare le tradizioni culturali e folkloristiche, promuovendo anche la ricerca e lo studio della storia locale;
d) gestire un Ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica, usufruendo della denominazione I.A.T. previo nulla osta della Regione Toscana, rilasciato tramite provvedimento di concessione dell'A.P.T. di Firenze e sentito il parere del Comune ai sensi dell'Art. 11, comma 5 della L.R. n.9/88;
e) promuovere forme di collaborazione con l'A.P.T. di Firenze, con altri Comuni, con la Provincia di Firenze e con la Regione Toscana per la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza territoriale;
f) fornire all'A.P.T. di Firenze e all'Assessorato al Turismo dell'Amministrazione Provinciale di Firenze l'indicazione dei programmi annuali che si intendono attuare nonché dei piani di iniziative di interesse turistico;
g) aderisce facoltativamente all'U.N.P.L.I. ( Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco della Toscana nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.
- Le attività di promozione e valorizzazione possono essere svolte anche al di fuori dei confini del territorio comunale.
ART. 4 - STEMMA DELL'ASSOCIAZIONE
- Lo stemma dell'Associazione ha carattere comunale e forma rettangolare, con fondo bianco, al centro è rappresentata in nero e in modo stilizzato la facciata della Collegiata di Figline Valdarno, il suo campanile ed il doppio loggiato della Prepositura.
- Sopra il portale della Collegiata c'è un cerchio in nero e il suo interno è colorato in rosso.
- Nella parte sopra il doppio loggiato della Prepositura reca la scritta in nero e in stampatello " ASSOCIAZIONE PRO LOCO" mentre sotto il portale della Collegiata e per esteso anche sotto il doppio loggiato reca la scritta sempre in nero e in stampatello "MARSILIO FICINO".
- Allo stemma possono essere aggiunti il nome ed eventualmente l'emblema del Comune di Figline Valdarno.
- Il gagliardetto è a forma biforcuta, di colore bianco e reca lo stesso disegno, la stessa scritta con gli stessi colori dello stemma.
ART.5 - FONTI DI FINANZIAMENTO E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
- Le entrate economiche con le quali l'Associazione provvede alla propria attività sono:
a) quote sociali;
b) elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogate da Enti Pubblici e Privati;
c) proventi da gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali;
d) contributi di privati cittadini;
e) eredità, donazioni e legati.
- Qualsiasi provento o avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.
- Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- L'elenco dei beni di proprietà dell'Associazione deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.
ART. 6 - ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE
- L'attività dell'Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.
TITOLO II
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
ART. 7 - DEFINIZIONE DI SOCIO
- Sono soci coloro che, persone o Enti, siano iscritti dal Consiglio Direttivo nel libro dei soci e risultino in regola con la quota associativa annuale.
- I soci dell'Associazione si distinguono in:
a) soci ORDINARI;
b) soci SOSTENITORI;
c) soci ONORARI.
- Sono soci ORDINARI tutti coloro che versano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- Sono soci SOSTENITORI tutti coloro che, oltre alla suddetta quota, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
- Sono soci ONORARI le persone che sono riconosciute tali, dal Consiglio Direttivo, per particolari meriti acquisiti a favore o nella vita dell'Associazione. Il riconoscimento è perpetuo ed esonera dal pagamento della quota sociale.
ART. 8 - ISCRIZIONE
- Possono fare domanda di iscrizione all'Associazione tutti i soggetti pubblici e privati, anche privi di personalità giuridica, che intendono perseguire le finalità dell'Associazione stessa.
- La domanda di adesione all'Associazione viene rivolta per scritto al Consiglio Direttivo che decide l'ammissione a socio entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.
- In caso di diniego il Consiglio ne darà comunicazione all'interessato; è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
ART. 9 - DIRITTI DEI SOCI
- Tutti i soci ORDINARI e SOSTENITORI, purchè maggiorenni ed in regola con la quota sociale annuale, hanno diritto di voto in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.
- I soci ONORARI possono partecipare con diritto di parola ma non di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, ciò è ammesso alle votazioni dell'Assemblea.
- I soci minorenni possono partecipare alla vita associativa godendo di tutti i diritti statutari salvo quelli di voto e di elezione attiva e passiva.
- In particolare i soci hanno diritto di:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo Statuto;
b) eleggere gli Organi Direttivi dell'Associazione;
c) essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;
d) proporre modifiche allo Statuto;
e) approvare o respingere modifiche allo Statuto;
f) approvare o respingere regolamenti ed eventuali loro modifiche;
g) richiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo Statuto;
h) formulare proposte agli Organi Direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione;
i) chiedere informazioni agli Organi Direttivi sull'andamento dell'Associazione;
l) ricevere la tessera dell'Associazione;
m) frequentare i locali della sede sociale;
n) ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
o) ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio di una Pro Loco U.N.P.L.I. in occasione delle attività promosse o/ed organizzate dalla stessa Associazione.
ART. 10 - DOVERI DEI SOCI
- I soci hanno il dovere di:
a) osservare le norme statutarie, quelle dei regolamenti nonchè le direttive e deliberazioni degli Organi Direttivi;
b) essere in regola con la quota associativa annuale;
c) astenersi dal compiere atti in contrasto con i fini dell'Associazione.
ART. 11 - DECADENZA E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
- La qualifica di socio si perde per:
a) dimissione;
b) decesso;
c) decadenza a seguito del mancato pagamento della quota associativa annuale;
d) esclusione, quando il socio, a giudizio del Consiglio Direttivo, abbia osservato comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine dell'Associazione oppure quando nei suoi confronti esistano gravi motivi per escluderlo da tale qualifica;
e) il provvedimento di esclusione, da adottarsi con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza, avrà effetto dal momento della notifica all'interessato.
- Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso scritto al Collegio dei Probiviri, entro trenta (30) giorni dalla data della sua notifica.
- Il Collegio dei Probiviri decide sul ricorso entro trenta (30) giorni dalla data di deposito del ricorso stesso. Al dibattimento sono ammessi, su richiesta, gli interessati i quali hanno diritto di intervento.
TITOLO III
ORGANI ED ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 12 - ORGANI ED ORGANISMI
- Sono organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Probiviri;
e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Sono organismi dell'Associazione:
a) Il Segretario;
b) Il Tesoriere.
- Tutte le cariche sono gratuite.
CAPO I
ORGANI
SEZIONE I - L'ASSEMBLEA
ART. 13 - COMPOSIZIONE
- L'Assemblea è composta da tutti i soci maggiorenni, in regola con la quota sociale annuale, e dai soci onorari.
ART. 14 - DEFINIZIONE
- L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge, al presente Statuto ed ai regolamenti, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- L'Assemblea dei soci può essere ORDINARIA o STRAORDINARIA.
- L'Assemblea è Ordinaria quando si riunisce per le decisioni di sua competenza sul Bilancio Consuntivo, su quello Preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
- L'Assemblea è Straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sui regolamenti, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'Associazione e per eleggere gli Organi Direttivi.
ART. 15 - CONVOCAZIONE
- L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno due (2) volte l'anno, entro il mese di novembre per l'approvazione del Bilancio Preventivo, entro il mese di maggio per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.
- L'Assemblea Straordinaria può essere convocata, in ogni tempo, su richiesta del Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.
- Per le elezioni delle cariche sociali deve essere convocata almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del mandato.
- L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è indetta con avviso ( data, ora, luogo, e ordine del giorno) portato a conoscenza dei soci, almeno quindici (15) giorni prima della data fissata, consegnato a mezzo posta o e-mail e affisso nella sede dell'Associazione.
ART. 16 - VALIDITA' DELLE RIUNIONI E DELIBERAZIONI
- L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è legalmente costituita, in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto, ed in seconda convocazione, da convocarsi entro cinque (5) giorni dalla prima, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto intervenuti.
- Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea è legalmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno quattro quinti (4/5) dei soci aventi diritto intervenuti.
- Le deliberazioni risultano approvate se raccolgono la maggioranza dei voti espressi escludendo gli astenuti.
- L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, assistito dal Segretario.
In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente pro - tempore.
- In caso di assenza del Segretario dell'Associazione, l'Assemblea provvederà allo stesso modo nominando un Segretario.
- Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
ART. 17 - MODALITA' DI VOTO
- L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta invece il voto segreto in occasione dell'elezione delle cariche sociali o quando le deliberazioni riguardano singole persone.
- L'Assemblea per le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti vota tramite liste uniche, predisposte dalla segreteria dell'Associazione.
- Ogni socio esprime un (1) solo voto; è consentita una (1) delega ad altro socio.
ART. 18 - ATTRIBUZIONI
- L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- L'Assemblea:
a) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
b) revoca gli Organi di cui al precedente comma o i singoli componenti degli stessi;
c) delibera in ordine al Bilancio Consuntivo con annessa relazione sull'attività svolta nell'anno a cui esso si riferisce;
d) delibera altresì sul Bilancio Preventivo e annesso programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei singoli soci;
e) delibera sulle modifiche allo Statuto, sull'approvazione o modifica dei Regolamenti;
f) delibera sullo scioglimento dell'Associazione o sulla sua trasformazione, purchè questa non contrasti con i compiti e gli obbiettivi previsti dall' Atto Costitutivo;
g) delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
h) esercita ogni altra funzione attribuitale dalla Legge o dallo Statuto.
SEZIONE II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 19 - ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA
- Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci con le modalità di voto stabilite dallo Statuto e tramite una lista unica composta almeno da quindici (15) nominativi.
- Ogni socio può esprimere al massimo cinque (5) preferenze.
- Il Consiglio Direttivo è composto da nove (9) membri ed entrano in carica all'atto della loro proclamazione.
- Sono eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza nell'Associazione.
- Il mandato del Consiglio Direttivo e di ogni singolo membro ha durata quadriennale, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 25.
- Tutti i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
- Tutti i soci, purchè maggiorenni, possono candidarsi per le elezioni alle cariche sociali presentando la propria candidatura presso la Segreteria dell' Associazione almeno dieci (10) giorni prima dell'Assemblea convocata a tale scopo.
ART. 20 - CONVOCAZIONE
- Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno quattro (4) volte l'anno di cui una entro il mese di Aprile di ogni anno per adottare il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'Assemblea ed un'altra entro il mese di Ottobre di ogni anno per predisporre il Bilancio di Previsione dell'anno successivo sempre da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo può essere convocato, in ogni tempo, per decisione del Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi (2/3) dei membri dello stesso Consiglio.
- Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso ( data, ora, luogo e ordine del giorno) portato a conoscenza dei singoli membri, almeno sette (7) giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza il termine di notifica è ridotto a tre (3) giorni.
ART. 21 - VALIDITA' DELLE RIUNIONI
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza effettiva della metà più uno dei suoi membri.
- Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, solo con diritto di parola, i soci Onorari e i Rappresentanti del Comune; possono assistervi anche i Probiviri ed i Revisori dei Conti con facoltà di intervento su argomenti di loro competenza.
- Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; detto verbale deve essere letto ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso ed una copia inviata all'Amministrazione Comunale.
ART. 22 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
- Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
- In caso di parità nella votazione è decisivo il voto del Presidente.
ART. 23- MODALITA' DI VOTO
- Il Consiglio Direttivo adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta invece il voto segreto in occasione delle nomine alle cariche sociali o quando le deliberazioni riguardano singole persone.
ART. 24 - ATTRIBUZIONI
- Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo e di gestione dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo la nomina, elegge nel proprio seno, con voto segreto, il Presidente dell'Associazione. Nella stessa seduta provvede anche a nominare, su proposta del Presidente e sempre tra i membri eletti, il Vice presidente nonché il Segretario ed il Tesoriere che possono essere anche non componenti il Consiglio stesso.
- Il Consiglio Direttivo se lo ritiene utile può affidare l'incarico di Segretario e di Tesoriere anche ad un solo socio.
- Il Consiglio Direttivo inoltre:
a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea ;
b) predispone il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo con le rispettive relazioni illustrative;
c) predispone i programmi di attività dell'Associazione;
d) autorizza le spese e delibera in ordine a quelle autorizzate dal Presidente;
e) decide i rimborsi delle spese sostenute e documentate, relative alle attività statutarie;
f) decide sulle domande di ammissione a socio;
g) adotta, secondo quanto stabilito dallo Statuto, i provvedimenti di esclusione da socio;
h) autorizza l'eventuale assunzione di personale per garantire l'apertura dell'Ufficio di Informazione Turistica, per coadiuvare il Consiglio Direttivo nell'organizzazione di manifestazioni ed eventi o nella tenuta dei libri contabili e sociali;
i) predispone i Regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività;
l) propone all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;
m) consulta e richiede la collaborazione dei Rappresentanti delle Contrade cittadine, dei Rappresentanti degli Sbandieratori per l'organizzazione di particolari manifestazioni che li coinvolgono, quali ad esempio Giostra Cavalleresca, Palio di San Rocco ed altre;
n) consulta e richiede anche la collaborazione dei Rappresentanti delle Associazioni di Categoria delle Attività Economiche ed altri Enti o privati cittadini per coinvolgerli in particolari iniziative;
o) stabilisce le quote sociali annue che ogni socio è tenuto a versare. Dette quote possono essere differenziate in relazione alla natura dei soci (Enti, Associazioni, Circoli, Imprese, Commercianti, Artigiani).